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Vita sempre più dura per i condomini che, sportivamente, sbattono tappeti e tovaglie sul balcone facendo cadere polvere, briciole e quant’altro su quello sottostante a causa della recentissima variazione dell’orientamento della Corte di Cassazione in materia. 

Le sentenze pronunciate sino all’aprile 2013 – salvo qualche rara eccezione –, abbracciando un’interpretazione letterale dell’art. 674 c.p. (codice penale), affermavano il principio per cui l’integrazione del reato di  molestie condominiali attuato mediante il getto pericoloso di cose fosse integrato solo laddove le cose gettate determinassero un imbrattamento o un’offesa a persone, con la conseguenza che, se il lancio di cose avesse determinato un danneggiamento di cose, la condotta sarebbe stata irrilevante dal punto di vista penale. 

Con la sentenza n. 16459/2013 la terza sezione della Cassazione, ripensa l’orientamento precedente rendendolo più estensivo e ritenendo penalmente rilevanti anche i lanci di oggetti idonei ad imbrattare od offendere le cose, i beni in generale, non più solo le persone. 

Sembra una banalità, ma non è così.

Invero, ancora prima che dal codice penale, queste condotte sono, solitamente represse e punite dal regolamento condominiale, spesso disapplicato per inerzia addebitabile prima di tutto ai condomini che non segnalano all’amministratore le condotte moleste.

Ad ogni buon conto,  anche se non vietati dal regolamento, questi comportamenti dovrebbero essere evitati in virtù del buon senso che la convivenza civile richiede. 

Si sa, tuttavia, che nei contesti condominiali i dispetti tra vicini possono essere frequenti: a questo proposito si evidenzia che laddove le molestie condominiali, per intensità e gravità, provochino perdurante e grave stato d’ansia o di paura – da certificarsi in sede di causa tramite idonea documentazione medica – tale da ingenerare timore per la propria incolumità e da determinare un cambiamento delle abitudini di vita, potrebbero essere integrati gli estremi degli atti persecutori e del c.d. stalking condominiale, con le conseguenze di legge.

 Avv. Marta Buffoni

 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria ASPPI o

lo Studio dell’avv. Buffoni in Novara, Corso della Vittoria 2/H; tel: 0321 231165- 329 2757674; info@martabuffoni.net


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