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Riforma condominio

Storica, sì, perché dopo circa 70 anni di attesa entra in vigore la riforma del Condominio, ovvero la L. 220/2012 che interviene nel tessuto normativo modificando il libro III del codice civile che disciplina, appunto, la materia condominiale.

Di seguito sono riassunte le novità principali.

Amministratore

Il conferimento del mandato di gestione ad un amministratore è obbligatoria quando vi sono più di otto condomini (più di 4, ante riforma); l’incarico è conferito dall’assemblea condominiale, nel caso in cui l’assemblea non provveda, è possibile richiedere l’intervento del giudice su ricorso di uno o più condomini..

La durata in carica dell’amministratore è prevista in 1 anno, con facoltà di rinnovo per medesimo periodo.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

Requisiti per l’esercizio delle funzioni di amministratore sono possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e, su richiesta dell’assemblea, la sottoscrizione di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

Animali

Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".

Conto corrente e sito internet condominiale: operazione trasparenza

Viene istituito il CONTO CORRENTE DEL CONDOMINIO  su cui l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio. La consultazione del conto da parte di ciascun condomino potrà avvenire  per il tramite dell'amministratore

Resta facoltativa, invece, l’attivazione di un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia dei documenti previsti dalla delibera assembleare. L’amministratore provvederà in questo senso in caso di espressa richiesta dell’assemblea, ponendo i relativi oneri a carico del Condominio.

Destinazioni d’uso parti comuni

Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall'articolo 2 dellle legge n. 220/2012) laddove si manifestino specifiche esigenze della collettività condominiale, è possibile per la stessa modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.

La deliberazione deve essere adottata in assemblea con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.

In virtù del neo articolo 1117-quater, se taluno ponga in essere attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore a cessare la condotta ritenuta lesiva e, in a caso di persistenza, chiedere la convocazione dell'assemblea per deliberare di agire in giudizio contro di lui.

 

Riscaldamento e impianti comuni

E' prevista la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini (art. 1118, co. 5)

Modifica alle tabelle millesimali

Le tabelle millesimali, che rappresentano il valore di ciascuna unità immobiliare proporzionato all’intero condominio ed espresso in possono essere rettificate o modificate, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice (maggioranza degli intervenuti e 2/3 del valore dell’edificio):

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Videosorveglianza

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

 

Legge davvero innovativa o la montagna ha partorito un topolino?

Staremo a vedere, la risposta arriverà con le prime sentenze applicative.

A chi fosse interessato a maggiori informazioni relative alla questione delle opere di innovazione e di riqualificazione energetica degli edifici, si segnala questo link: http://www.cenovara.it/linox/condominio-sostenibile/: troverete gratuitamente consultabili le slides dell’intervento tenuto dall’avv. Buffoni al convegno del 14 giugno 2013 patrocinato dal Comune di Novara sul tema.

 

Avv. Marta Buffoni

 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria ASPPI o

lo Studio dell’avv. Buffoni in Novara, Corso della Vittoria 2/H;

tel: 0321 231165- 329 2757674; info@martabuffoni.net


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