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Il rivestimento dei parapetti e delle solette dei balconi sono parti comuni di un edificio in quanto contribuiscono a renderne esteticamente gradevole la facciata

Con la sentenza n. 30071/2017 i giudici della Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Napoli, hanno chiarito che parapetto e soletta dei balconi, se svolgono una prevalente funzione estetica dell’edificio, rientrano nelle parti comuni definite dall’articolo 1117 del Codice civile.

Balconi condominio, il caso in esame

La vertenza ha inizio da un proprietario di un appartamento, che chiameremo X, di una provincia campana che conviene in giudizio il proprietario dell’appartamento del piano di sopra, che chiameremo Y, chiedendone la condanna ad eliminare le cause della caduta di acqua proveniente dal suo balcone.

Il Tribunale accoglie la domanda di X e condanna Y ad eseguire le necessarie opere indicate dal CTU per eliminare l’inconveniente denunciato.

La decisione in Corte d’Appello

La sentenza in Appello accerta che i parapetti aggettanti dei balconi dell’edificio in questione, per loro forma, materiali e colore, hanno una funzione estetica per il fabbricato e perciò rientrano tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., di proprietà di tutti i condomini, e in conseguenza, con sentenza del 2015, rileva il difetto del necessario contraddittorio e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.

Il ricorso in Cassazione

Avverso detta sentenza X propone ricorso in Cassazione contestando che il parapetto aggettante del balcone dell’appartamento di Y rientri tra le parti comuni.

La sentenza

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30071/2017, ha ritenuto il motivo non fondato ed ha rigettato il ricorso.

Anzitutto la Suprema Corte fa rilevare come “l’accertamento del giudice del merito che il parapetto del fronte dei balconi degli appartamenti di un edificio assolva prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità ……….”.

Per orientamento consolidato della Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’ art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 14576/2004; Cassazione, Sez. II, sentenza n. 6624/2012).

Ciò premesso, l’azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., va proposta a tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza “inutiliter data” (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11109/2007).

I giudici concludono considerando che persino la necessità di integrare il contraddittorio deve essere valutata non secondo l’esito della causa (secundum eventum litis), ovvero sulla base delle diverse modalità attuative dell’intervento tecnico di ripristino del balcone che il giudice potrebbe disporre, quanto piuttosto valutando se l’azione , in base al petitum e nel momento in cui sia proposta, sia potenzialmente diretta anche a una modifica della cosa comune


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